scissione con costituzione di società ove venga conferito un immobile
Not. Nicola Mancioppi, nmancioppi@notariato.it
03.02.2002
Not.
Marco Gori, mgori@notariato.it
12.02.2002
In caso di scissione con
costituzione di nuova società in cui viene conferito un immobile della società
scissa, ritenete necessaria la perizia ex 2343, c.c.?
Per il Trib.
Verona 09.06.1994, è sempre necessaria, oltra alla documentazione già prevista
dalla legge, anche la perizia di stima ex art. 2343 c.c., come se si trattasse
di un conferimento in naura di beni;
Per il Trib.
Milano, essendo comunque la scissione operazione sul capitale e non
conferimento, non necessita della perizia di stima.
E nel caso: la perizia dovrebbe
essere allegata al successivo atto di fusione e non al preventivo verbale.
Giusto?
Not.
Adriano Pischetola, apischetola.2@notariato.it
12.02.2002
Sulla vexata quaestio
solo qualche riferimento bibliografico:
Riv. not.,
1999/3, pagg. 752, in commento a Trib. Brescia 11.03.1998, che
sancisce la necessità della relazione, non configurando la scissione una mera
vicenda modificativa e organizzativa della società madre ed al fine di
addivenire ad una corretta determinazione dei valori del patrimonio netto in
capo alla società scissa; alla nota 1) ampio riferimento ai diversi indirizzi
espressi dalla giurisprudenza e dalla dottrina (in particolare Manzini, in
'Trasformazione, fusione, scissione di società ,in I grandi orientamenti della
giurisprudenza commerciale, vol. 39, 1998, 714 e ss'. ritiene superflua la
relazione ex art. 2343, c.c., in quanto "l'esigenza di valutazione degli
elementi patrimoniali 'trasferiti' ed eventualmente 'rimasti' in capo alla
società scissa... è soddisfatta dall'obbligo degli amministratori delle società
partecipanti ex art. 2504 novies, c. 2, di attestare fra l'altro nella
relazione 'il valore effettivo del patrimonio netto trasferito alle società
beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga nella società scissa");
Vita not.
1996/1, pagg. 337, in commento a Trib. Napoli 19.05.1995: in nota
viene riportato il vivace dibattito sviluppatosi in dottrina, e non
solo con riferimento alla 'summa divisio' tra scissioni eterogenee e scissioni
omogenee, ma anche alla diversa ipotesi (che prescinde dalla natura eterogenea
o meno della scissione stessa) in cui per avventura il capitale delle beneficiarie
di nuova costituzione o l'aumento del capitale delle società preesistenti sia
superiore al valore contabile del patrimonio netto trasferito dalla società
scissa, con conseguente necessità (secondo parte della dottrina) della
relazione, verificandosi un incremento patrimoniale del quale si dovrebbe
garantire l'effettività.
Not. Anna Gaudiano
agaudiano@notariato.it
Confermo
l'orientamento negativo del Tribunale di Milano, nonchè l'analoga
"massima" elaborata dal CNN successivamente all'abolizione dell'omologazione.
Not. Bruno Panella
04.02.2002
Si ritiene obbligatoria la
perizia ex art. 2343, c.c., (da allegarsi a mio avviso alla delibera di
scissione) solamente nell'ipotesi in cui la scindenda sia una società di
persone e la beneficiaria una società di capitali (scissione eterogenea
progressiva).
Minoritaria è la
posizione di chi la ritiene sempre obbligatoria (cfr. Trib. Brescia 11.03.1998,
in Le Società 1998, pag. 701).
Discutibile è la
posizione di chi la ritiene necessaria se si rivalutano cespiti, sulla cui
ammissibilità è lecito dubitare (cfr. Trib. Torino 19.05.1995, in Le
Società 1995, pag. 1479).